Art. 4.

      1. I dipendenti statali e parastatali cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1o dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non hanno fruito della riliquidazione dell'indennità di buonuscita per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio indicato al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 87 del 1994, possono recuperare il diritto alla prestazione presentando domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP, su apposito modello, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.